Requisito dell’indipendenza del presidente dell’assemblea di una società per azioni

Requisito dell'indipendenza del presidente dell’assemblea di una società per azioni-Tribunale di Bologna

Interessante pronuncia resa dal Tribunale di Bologna in materia di sospensione ex art. 2378 c.c. dell’esecuzione di una deliberazione assembleare di società per azioni. Clicca qui per leggerla.

Il relativo procedimento cautelare è stato instaurato da un socio nell’ambito del giudizio di merito volto ad accertare l’invalidità della deliberazione assembleare in cui sono stati nominati nuovi amministratori. Il socio, in particolare e tra l’altro, ha chiesto la sospensione della delibera assembleare in quanto il presidente dell’assemblea non sarebbe stato indipendente e sarebbero stati nominati amministratori in conflitto di interesse con la società.

Il Tribunale si è soffermato sui requisiti richiesti per l’accoglimento della domanda cautelare, ritenendoli carenti nel caso di specie.

In punto di fumus boni iuris, accogliendo la tesi interpretativa sostenuta dalla Studio BussolettiNuzzo Avvocati, il Tribunale ha ritenuto priva di rilievo l’affermazione per cui la delibera impugnata sarebbe invalida in ragione della mancanza di indipendenza del presidente dell’assemblea: il presidente, laddove scelto in conformità dello statuto, può anche essere espressione di un gruppo di votanti; circostanza, quest’ultima, che non conduce di per sé all’invalidità della delibera assunta.

Difatti, l’art. 2371 c.c. non richiede l’indipendenza al presidente dell’assemblea, tenuto conto che i compiti ad esso affidati sono limitati alla verifica della regolarità della costituzione dell’assemblea, all’accertamento di identità e legittimazione dei presenti, a regolare lo svolgimento dell’assemblea e ad accertare i risultati delle votazioni, dando conto degli esiti di tali accertamenti nel verbale.

Del resto, il sindacato del presidente dell’assemblea e i relativi accertamenti si muovono sul piano della legalità formale; diversamente, l’esito delle procedure assembleari si troverebbe esposto, in contrasto con i principi che regolano la materia, all’imprevedibilità e all’incertezza delle valutazioni espresse da un ufficio la cui nomina non richiede terzietà e competenza al riguardo e davanti il quale non ha certo modo o ragione di svolgersi un qualche contraddittorio.

Il Tribunale ha osservato, altresì, che la delibera di nomina di un amministratore in potenziale conflitto di interessi con la società non è di per sé invalida, ma può dare eventualmente luogo ai provvedimenti di cui all’articolo 2390 c.c. (ossia la successiva revoca dalla carica).

Carente, secondo il Tribunale, anche il requisito del periculum in mora. In particolare, il giudicante ha escluso che il pericolo sia in re ipsa e ne ha negato in concreto la sussistenza in mancanza di allegazione di specifiche condotte di mala gestione ascritte agli amministratori.

Avv. Elena Tarli

Avv. Vincenzo Rizza