
Il Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, recante "Disposizioni urgenti per l'abolizione dei voucher e dell'intera normativa del lavoro accessorio, nonché per la modifica della disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti", in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici, ha recepito l’esigenza di tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione di opere ovvero nella prestazione di servizi concessi in appalto, penalizzando tuttavia le imprese committenti.
Nell’ottica di garantire una maggiore tutela dei lavoratori, il legislatore ha modificato significativamente il regime della responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore, intervenendo sull’art. 29 comma 2 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (rubricato «Appalto»).
L’intervento normativo è stato diretto a ripristinare la solidarietà della responsabilità del committente, imprenditore o datore di lavoro, con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto, per la corresponsione dei trattamenti retributivi (comprese le quote di TFR), nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto.
Restano esclusi gli obblighi relativi all’eventuale irrogazione di sanzioni civili delle quali risponde in ogni caso il responsabile dell’inadempimento.
La tutela dei lavoratori è accresciuta peraltro dall’abolizione del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, seppure facendo comunque salva la facoltà del committente che abbia eseguito il pagamento di esercitare l’azione di regresso nei confronti dei coobligati, secondo le regole generali.
L’intervento normativo, composto di tre soli articoli, ha quindi disposto l’eliminazione della norma che consentiva ai contratti collettivi di modificare il principio di responsabilità solidale nei confronti dei crediti di lavoro o contributivi del dipendente. Infatti, in virtù della precedente formulazione dell’art. 29 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (introdotta con il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35), da un lato, la responsabilità solidale del committente poteva essere esclusa o limitata in base a quanto convenuto in sede di contrattazione collettiva; dall’altro era riconosciuta al committente citato in giudizio la facoltà di chiedere che fosse aggredito in primo luogo il patrimonio dell’appaltatore o del subappaltatore.
Ancora soggetto al procedimento di conversione in legge, il Decreto in questione ha in conclusione introdotto una forte penalizzazione a carico delle imprese committenti, le quali saranno interessate, anche “a prima richiesta”, dalle pretese creditorie dei lavoratori scaturite sia dall’inadempimento dell’appaltatore che degli eventuali subappaltatori. Ciò, in particolare, laddove si consideri che, in molti casi, l’appaltatore o il subappaltatore potrebbe non essere un soggetto solvibile.
LS
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